Affidamento diretto: il legislatore ha elaborato l’ennesima disposizione confusionaria e di difficile applicazione concreta
Sul sito bosettiegatti.eu leggiamo una come sempre fulminante e acuta osservazione: “«Una rosa è una rosa, è una rosa, è una rosa …»; bisogna scomodare Gertrude Stein? Anche i sordi dovrebbero aver capito che un affidamento diretto, è diretto, è diretto, è diretto! Ora il codice lo ripete tre volte (articolo 31, comma 8, articolo 32, comma 2, articolo 36, comma 3, lettera a)) Va bene, trasparenza, rotazione, competenza dell’affidatario ma, rullo di tamburi, resta un affidamento diretto. I masochisti che continuano a chiedere più preventivi certificano di non essere in grado di valutare o di non assumere la responsabilità di valutare la congruità del corrispettivo, ma se è così, allora come possono essere in grado di valutarne due o tre?”.
La questione è spinosa e si presta all’ironia per la semplice ragione che, ancora una volta, il Legislatore ha elaborato l’ennesima disposizione confusionaria e di difficile applicazione concreta.
Chi scrive ha posto il quesito: “Correttivo codice appalti: tornerà ad essere diretto l’affidamento diretto?”.
Tutto sta ad intendersi cosa si intenda per “affidamento diretto”. Allora, dobbiamo scomodare alcuni barbosi concetti, anche ricorrendo all’etimologia delle parole, oltre che fare necessario affidamento anche ai principi richiamati dal codice dei contratti novellato, posti come sempre a guidare il sistema di individuazione del contraente privo di formalizzazione di gara e procedura.
Perché si tratti di un “affidamento diretto” occorre innanzitutto prendere atto che non si ponga in essere qualcosa che gli somiglia, ma risulta al contempo sicuramente inconciliabile con i principi del codice: cioè, l’affidamento “fiduciario”.
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