È interessante soffermarsi sul recente intervento espresso (con decreto) dal TAR Sardegna, Cagliari n. 212/2019, probabilmente tra i primi in materia, sulla “nuova” fattispecie dell’affidamento diretto mediato (dal confronto tra preventivi) introdotto dalla legge 55/2019 nella lettera b), comma 2, dell’articolo 36 del codice dei contratti.
Norma in cui si puntualizza, ora, che “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. (…)”.
Il decreto – con cui si respinge la richiesta di misure “cautelative” per “sospendere” l’affidamento di lavori urgenti – lascia intravedere una differenza di rilievo tra la procedura negoziata “collaudata” prevista originariamente con il codice dei contratti e, appunto, questa “nuova” fattispecie di assegnazione diretta previo confronto.
Ad epilogo del decreto, infatti, si legge che, semplificando, il procedimento di affidamento (nel range di importo 40/150mila euro per lavori ed in modo simmetrico per servizi/forniture range di importo 40/sottosoglia comunitario) “dopo la legge 55/2019, è un affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi e non una procedura negoziata con le relative formalità”.
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