Non v’è dubbio che la recente normativa, ed è tale sia il primo decreto correttivo del codice dei contratti (decreto legislativo 56/2017, con l’articolo 25) sia la normativa “emergenziale” (il DL 76/2020 e legge di conversione 2020, il DL 77/2021 ed il predisponendo provvedimento di conversione), hanno progressivamente affrancato la procedura di assegnazione diretta dall’esigenza di una motivazione rigorosa oppure, se si preferisce, hanno ridotto l’intensità della motivazione sulla scelta dell’affidatario.
Del resto lo stesso articolo 32 del codice, primo comma secondo periodo, nell’ammettere la possibilità dell’utilizzo – nell’affidamento diretto, finanche mediato -, la possibilità di utilizzare un unico atto (e quindi senza adottare la prenotazione di impegno di spesa, scelta come più volte evidenziato assolutamente discutibile) precisa che nello stesso, con altri elementi, devono essere indicate “le ragioni della scelta del fornitore”.
Non si richiede, quindi, un particolare e intenso apparato motivazionale.
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