Affidamento di servizi e forniture: la procedura ristretta

Estratto dal volume “Il nuovo formulario dell’affidamento di servizi e forniture” a cura di Salvio Biancardi, Maggioli Editore, settembre 2016

6 Ottobre 2016
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Estratto dal volume “Il nuovo formulario dell’affidamento di servizi e forniture” a cura di Salvio Biancardi, Maggioli Editore, settembre 2016
Aggionato on-line fino al 30 giugno 2017

Si intendono ricompresi in questa denominazione, propria della legislazione comunitaria, quei metodi di aggiudicazione per i quali la stazione appaltante vuole accertare preventivamente, il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione da parte delle imprese che intende invitare alla gara.

Quindi per questo aspetto la procedura ristretta si differenzia dalla procedura aperta in presenza della quale l’invito viene rivolto al pubblico e soltanto al momento della gara si verificherà se il soggetto partecipante ha il possesso dei requisiti per l’ammissione, mentre in quella ristretta tale accertamento è già stato eseguito preventivamente

Logica ed immediata conseguenza è che difficilmente potrà essere estromesso dalla gara un concorrente per il mancato possesso dei requisiti, dal momento che questi ultimi sono stati preventivamente accertati, salvo il caso di variazioni intervenute successivamente alla richiesta di partecipazione.

Il particolare sistema comporta adempimenti e quindi procedimenti più lunghi e onerosi della procedura aperta e questo fatto ha finito, negli ultimi anni, per limitarne l’utilizzo ai casi nei quali si ritiene necessario od in quelli in cui la legge dia espressamente una preferenza.

L’aspetto procedurale comprende, per il percorso che interessa la fase dell’aggiudicazione, le seguenti fasi:

– predisposizione e pubblicazione del preavviso di gara;

– ricezione delle richieste di partecipazione, loro valutazione ed individuazione delle imprese da invitare;

– predisposizione e spedizione delle lettere di invito;

– ricezione delle offerte ed espletamento della gara con individuazione dell’aggiudicatario e perfezionamento con lo stesso del rapporto contrattuale.

Il nuovo codice (D.Lgs. 50/2016) si occupa delle procedure ristrette nell’art. 61.

Tale articolo dispone che nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B o C del Codice, a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.

A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un’offerta.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all’articolo 91.

Quando il valore contrattuale, al netto dell’Iva, sia pari o superiore ad euro 209.000,00 le procedure ristrette dovranno seguire le regole che si applicano alle gare comunitarie. Ciò implica un allungamento dei termini di procedura e forme di pubblicità più ampie da riservare al bando gara.

Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’articolo 96.

L’art. 95 precisa che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

– i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1;

– i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.

Diversamente, può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

– per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato (a prescindere dal loro valore economico);

– per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 (per gli appalti ordinari 209.000 €), caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

L’importanza che il legislatore ha attribuito al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa traspare nel comma 5 dell’art. 95, ove viene stabilito che le stazioni appaltanti che dispongono l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ne debbano dare adeguata motivazione.

Flow chart procedura ristretta

Si illustra di seguito, in una flow chart, lo sviluppo, in sintesi di una procedura ristretta.flow_chart

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