Il quesito sottoposto all’attenzione del Ministero attiene alla possibilità di affidare, ancora sotto la vigenza del d.lgs. 50/2016, la redazione del progetto secondo i due livelli di progettazione fissati dall’art. 41 del d.lgs. 36/2023, con omissione dunque del definitivo, considerando che l’incarico di progettazione riguarda lavori che verranno appaltati con una procedura da avviarsi dopo il 1° luglio 2023, data in cui il nuovo Codice -in vigore dallo scorso 1° aprile- diverrà pienamente efficace, con abrogazione di quello attuale. Inoltre, in caso di riscontro affermativo e al fine di evitare contenziosi, la stazione appaltante istante domanda secondo quale tariffa professionale debba essere calcolato il compenso.
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