Una ipotesi di esclusione dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici
Commento alla sentenza Tar Lazio, Roma, III Quater, 2 febbraio 2018, n. 1277
a cura di Gloria Mancini Palamoni
Una Associazione di Pubblica Assistenza ricorreva contro l’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria Ares 118 per l’annullamento dell’“Avviso pubblico di indizione di procedura selettiva” (nonché di ogni ulteriore atto antecedente, successivo, presupposto, consequenziale ed esecutivo rispetto a quelli impugnati) avente ad oggetto l’affidamento del servizio di soccorso sanitario in emergenza in area extra-ospedaliera riservata ad enti, associazioni ed istituzioni di volontariato a carattere associativo iscritte in un elenco regionale di fornitori per le attività di soccorso nel quale la stessa ricorrente non era presente.
Con le censure del ricorso si lamentava la lesività del bando, oltre che perché escludente la ricorrente, poiché in contrasto con le norme di cui al d. lgs. n. 50 del 2016.
In particolare, l’Associazione riteneva l’affidamento indeterminato, mancando la specifica della tipologia di procedura di aggiudicazione e il codice CPV di riferimento; veniva sollevata la violazione delle procedure sopra soglia comunitaria delle disposizioni sui servizi di cui all’art. 143 del Codice dei contratti pubblici, oltre al vizio assoluto di pubblicità, la violazione dei principi di concorrenza nel settore dei servizi sociali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e di uguaglianza dei partecipanti in una gara di interesse economico transfrontaliero, nonché quella dell’art. 95, comma 3, lett. a), del Codice dei contratti pubblici.
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