Il d.l. 76/2020 ha accentuato il persistente problema della distinzione tra affidamento diretto preceduto dalla valutazione di preventivi e procedura negoziata.
Non risulta chiaro, anche a causa della pessima qualità delle norme contenute sia nel decreto citato, sia nel codice dei contratti, in cosa consista, se vi è, il discrimine tra due procedure che possono apparire in tutto analoghe.
Alla confusione hanno contribuito, di recente, la sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 13 marzo 2020, n. 326 e la deliberazione ANAC 1° luglio 2020, n. 569.
La sentenza del TAR Puglia oggettivamente dice poco, limitandosi ad osservare che se un affidamento è diretto non vi sono formalità: “fino all’importo massimo di € 40.000 previsto del già richiamato comma 2 lett. a) dell’art. 36, il legislatore ha ritagliato una specifica disciplina che costituisce un micro-sistema esaustivo ed autosufficiente che non necessita di particolari formalità e sulla quale i principi generali non determinano particolari limiti (si veda, in proposito, il parere reso dal Consiglio di Stato, 13 settembre 2016, n. 1903 sulle linee guida A.N.A.C. in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria). Sicché nel caso dell’art. 36 comma 2 lett. a) si è “in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa ed aggiuntiva dalle ipotesi di procedura negoziata “diretta” prevista dall’art. 63 del Codice che impone invece una specifica motivazione e che l’assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore (si pensi all’unico affidatario o alle oggettive situazioni di urgenza a pena di danno)” (così T.A.R. Molise, sez. I, 14 settembre 2018, n. 533)”.
In realtà, la sentenza non si diffonde nella specificazione della distinzione tra affidamento diretto “puro”, affidamento diretto “mediato” e procedura negoziata, perché si limita a chiarire – comunque condivisibilmente – che l’articolo 36, comma 2, nella lettera a), consente un affidamento diretto ordinariamente attivabile sulla base del semplice presupposto del valore economico inferiore alle soglie ivi previste, senza la necessità di dimostrare che ricorrano le condizioni previste dall’articolo 63 del codice dei contratti.
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