L’ANAC intende pertanto, al termine della consultazione adottare tali Linee guida – ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016 – al fine di fornire indicazioni utili alle stazioni appaltanti per la formulazione della motivazione richiesta dall’art. 192 del codice appalti in caso di affidamento diretto a società in house, agevolando comportamenti conformi alla normativa vigente ed uniformi, nonché sostenendo la diffusione di best-practice.
Le Linee guida in questione non hanno carattere vincolante, ma prendono a riferimento la succitata disposizione normativa che prevede un obbligo di motivazione rafforzato da parte della stazione appaltante nonché una specifica procedura di valutazione comparativa circa valutazione sulla congruità dell’offerta dei soggetti in house, volta a dimostrare la convenienza economica e sociale dell’affidamento diretto rispetto al ricorso al mercato.
Come specificato nella Relazione illustrativa, le disposizioni del codice vanno coordinate con le previsioni del decreto legislativo 175/2016 e, in particolare, con l’art. 4, che individua le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche e con l’art. 16 che reca la disciplina delle società in house.
In merito a ciò, dal combinato disposto delle due normative, l’ambito oggettivo di applicazione delle Linee guida è circoscritto ai soli servizi, nonostante le società in house siano legittimate a svolgere anche altre attività, quali la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi di interesse generale, la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, l’autoproduzione di beni.
È possibile inviare osservazioni al documento posto in consultazione utilizzando il modulo entro il giorno 15 marzo 2021 alle ore 24.
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