L’articolo 29 del Decreto Sostegni ter
Come detto, l’articolo 29 al primo comma lett. a) impone alle stazioni appaltanti l’obbligo della previsione di una clausola di revisione dei prezzi negli atti di gara.
Nel codice dei contratti la previsione è espressa in termini facoltativi.
Il primo comma dell’articolo 106, al riguardo, introduce un distinguo visto che dal quarto periodo si rivolge ai lavori prevedendo uno specifico sistema di compensazione (che per effetto del DL 4/2022 come si dirà viene ad essere derogato a favore di una dinamica differente).
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