Focus sulla deliberazione della Corte dei conti, Sez. Emilia Romagna, n. 56/2018
di Alessandra Villa
Assume rilievo il parere chiesto da un Comune che a fronte dell’esigenza di dotarsi di carburante ed in assenza nel territorio comunale di un gestore selezionato da CONSIP – ha indetto tramite la centrale unica di committenza dell’unione Reno Galliera (costituita per gestire in forma associata alcuni servizi quali) una gara per la fornitura del carburante. Gara “andata deserta”.
Ora, la centrale Committenza CONSIP presenta una specifica convenzione con una Ditta che offre prezzi convenienti; l’assenza, però, di una rete di distribuzione della Ditta in questione sul territorio pregiudica fortemente i vantaggi derivanti dai prezzi concorrenziali offerti, tanto da rendere addirittura “antieconomico il servizio […] sia per la distanza da percorrere [ …] che per il tempo di impiego del personale”.
Da qui, la richiesta di parere alla Corte dei conti in merito alla possibilità di poter effettuare i rifornimenti dei veicoli comunali presso una stazione di servizio nel territorio al di fuori delle convenzioni CONSIP (Corte dei conti, Sezione regionale Emilia Romagna, n. 56/2018).
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