Nel contesto delle gare d’appalto, è fondamentale comprendere il ruolo della stazione appaltante delegata nella procedura di affidamento.
Secondo quanto precisato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, la stazione appaltante delegata è responsabile di avviare la procedura ed acquisisce il Cig (Codice identificativo di gara), che rimane sotto la sua competenza fino al completamento della funzione delegata.
Solo al termine di questa fase, il Cig acquisito diventa di competenza dell’amministrazione delegante, che fino a quel momento può soltanto visionarlo senza poter intervenire direttamente.
Recentemente, l’Anac ha aggiornato le Faq (D5) sulla digitalizzazione, mettendo l’accento sulla questione della competenza sull’acquisizione del Cig nel caso di delega all’avvio della procedura di gara.
È importante sottolineare che, nel caso in cui intervengano due soggetti giuridici distinti nella procedura, ovvero la stazione appaltante che delega l’appalto e la stazione/centrale di committenza che procede concretamente, il Cig deve essere acquisito dalla stazione appaltante delegata, che deve essere abilitata ad effettuare la gara. Questa abilitazione può essere ottenuta attraverso il regime della qualificazione o tramite abilitazioni specifiche previste da norme ‘speciali’, come nel caso del Pnrr/Pnc.
Di conseguenza, sarà il Rup (Responsabile Unico del Procedimento) della stazione appaltante delegata a procedere con l’acquisizione del codice identificativo della gara, utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Solo al termine della fase assegnata alla stazione appaltante delegata, il Cig acquisito diventerà di competenza dell’amministrazione delegante, che fino a quel momento potrà soltanto visionarlo senza poter intervenire direttamente.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento