Come noto, il decreto correttivo ha integrato l’art. 59 del codice prevedendo tra l’altro al primo comma che “Nei casi di cui al comma 4, lettera a) [accordi quadro senza ulteriore confronto competitivo, ndr], la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi.”
La disposizione in esame è volta, per così dire a garantire un “minimo d’ordine” agli operatori economici parti dell’accordo quadro e nel contempo, sul piano logico, ha l’effetto di fissare un tetto massimo per l’operatore economico primo classificato.
In sanità questa disposizione si interseca con norme ed esigenze specifiche in relazione alle quali occorre verificare le possibilità di coordinamento.
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