Va precluso al giudice amministrativo di sindacare sulla fondatezza dell’istanza di accesso agli atti di gara quando si faccia valere detta richiesta ostensiva per ragioni legate alla difesa in giudizio. Il giudice può solamente accertare, in astratto, che vi sia collegamento tra l’oggetto della richiesta e la situazione soggettiva da tutelare
Lo ha precisato il TAR Lazio, Roma, sez. II ter, sentenza 3 settembre 2019 n. 10689.
Nel caso esaminato dai giudici una Fondazione aveva indetto una procedura ristretta per l’affidamento del servizio triennale di pulizia e sanificazione.
Un concorrente, non risultato affidatario dell’appalto, formulava istanza di accesso agli atti di gara, chiedendo copia, in particolare, dei verbali della commissione, delle offerte tecniche ed economiche dei primi tre classificati e degli atti del procedimento di valutazione di anomalia compiuto nei confronti dell’aggiudicatario.
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