Accesso difensivo e tutela del segreto tecnico nei pubblici appalti

A cura di Salvio Biancardi

Salvio Biancardi 9 Settembre 2021
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Sul piano giuridico, il diritto di accesso difensivo ed il segreto tecnico sono diritti che non trovano una eguale tutela normativa, dato che il primo trova una tutela da parte dell’art. 22 della legge 241/90 e dall’art. 24 della Costituzione (quindi una tutela super rafforzata), mentre il diritto di tutela del segreto tecnico-commerciale, trova una propria tutela nell’ambito dell’art. 53 comma 6 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 98 ss. del Codice della proprietà industriale.

Lo rammenta il TAR Lazio, Sez. I-quater, nella sentenza 11 agosto 2021, n. 9363.

Nel caso specifico, una Ditta, collocatasi al secondo posto in graduatoria aveva impugnato l’‘aggiudicazione disposta a favore di altro operatore economico. Con successivo atto, la ricorrente aveva poi impugnato il diniego sull’istanza di accesso agli atti inerenti l’offerta tecnica integrale prodotta dall’aggiudicataria.

La controinteressata si era costituita in giudizio opponendosi all’ostensione degli atti richiesti, non avendo parte ricorrente né allegato nè dimostrato la stretta indispensabilità degli atti richiesti ai fini della propria difesa in giudizio.

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