Lo rammenta il TAR Lazio, Sez. I-quater, nella sentenza 11 agosto 2021, n. 9363.
Nel caso specifico, una Ditta, collocatasi al secondo posto in graduatoria aveva impugnato l’aggiudicazione disposta a favore di altro operatore economico. Con successivo atto, la ricorrente aveva poi impugnato il diniego sull’istanza di accesso agli atti inerenti l’offerta tecnica integrale prodotta dall’aggiudicataria.
La controinteressata si era costituita in giudizio opponendosi all’ostensione degli atti richiesti, non avendo parte ricorrente né allegato nè dimostrato la stretta indispensabilità degli atti richiesti ai fini della propria difesa in giudizio.
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