L’accesso civico è precluso nell’ambito delle procedure per l’assegnazione di appalti pubblici

Deve ritenersi precluso l’accesso civico agli atti di gara

Salvio Biancardi 4 Ottobre 2019
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Deve ritenersi precluso l’accesso civico agli atti di gara.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza 2 agosto 2019, n. 5503.

La problematica affrontata dai giudici concerne la questione relativa alla possibilità di consentire l’esercizio dell’accesso civico nelle procedure concernenti l’assegnazione degli appalti pubblici.

Nella sostanza i giudici di Palazzo Spada ritengono, con una formulazione che si pone in antitesi con precedenti pronunce rese da differenti sezioni del medesimo Consiglio di Stato, che detta tipologia di accesso non abbia ingresso nelle procedure d’appalto.

Come vedremo, l’esame condotto dai giudici parte da una preliminare analisi globale dell’art. 53 del Codice dei contratti.

Preliminarmente, nel caso in esame, va segnalato che il giudice di primo grado aveva evidenziato che, poiché l’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 non elenca fra le materie escluse dall’accesso civico quella degli appalti pubblici, l’accesso civico debba trovare pieno ingresso nella suddetta materia.

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