È quanto si ricava dalla lettura della sentenza del Consiglio di Stato del 3 novembre 2022, n. 9567.
Nella sostanza, pare di potersi ricavare che l’esercizio del diritto in questione risulti formalmente ammesso anche nelle procedure d’appalto, ma nella sostanza il diritto risulta fortemente depotenziato, potendo entrare facilmente in frizione con gli altri valori da salvaguardare previsti dalla normativa (interessi pubblici o privati di cui all’art. 5-bis del d.lgs. citato).
La fattispecie esaminata
Nel caso esaminato, un operatore economico chiedeva di accedere all’offerta di altro concorrente.
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