La recente sentenza del TAR Emilia Romagna, Parma, Sez. I, n. 197/2018, ed è abbastanza noto, – semplificando – ha escluso l’esistenza di “rapporti” tra la fattispecie dell’accesso civico generalizzato e gli atti del procedimento d’appalto.
Il giudice ha ritenuto legittimo il diniego opposto dalla stazione appaltante alla richiesta di accesso civico generalizzato (da parte di un concorrente) alla “ documentazione di gara nella sua interezza” ed in particolare al “contratto stipulato” ed ai “documenti attestanti i singoli interventi, i preventivi dettagliati degli stessi, l’accettazione dei preventivi, i collaudi ed i pagamenti con la relativa documentazione fiscale dettagliata”.
Documenti che il giudice ha qualificato come “atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici” e, pertanto, riconducibili – e ciò come si vedrà è sostanziale – nell’ambito del solo art. 53 del codice dei contratti.
La motivazione della stazione appaltante – nel negare l’ostensione – è che tale richiesta di accesso non poteva essere qualificata in termini di accesso civico generalizzato.
Il giudice, con delle argomentazioni di cui si dirà ha ritenuto valida questa motivazione ed in ogni caso ha evidenziato che gli atti dell’appalto non sono soggetti ad accesso civico generalizzato.
E’ bene da subito sottolineare che questa affermazione risulta in realtà smentita dall’ANAC con il parere contenuto nella delibera n. 317/2017 che, a ben vedere, appare maggiormente condivisibile.
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