L’amministrazione è tenuta a valutare l’istanza di accesso civico generalizzato ai documenti di gara.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), nella sentenza 2 aprile 2020, n. 10.
Secondo quanto affermato nella predetta pronuncia, la Pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso agli atti e ai documenti pubblici, formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato ex art. 5 d.lgs. 33/2013, a meno che l’interessato non abbia inteso fare esclusivo, inequivocabile, riferimento alla disciplina dell’accesso documentale, nel qual caso essa dovrà esaminare l’istanza solo con specifico riferimento ai profili della l. n. 241 del 1990, senza che il giudice amministrativo, adìto possa mutare il titolo dell’accesso, definito dall’originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla Pubblica Amministrazione all’esito del procedimento.
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