La richiesta ostensiva era, infatti, molto articolata e il riscontro del Garante è risultato differente a seconda del tipo di dato/informazione richiesto nell’istanza.
Il parere in questione è il n. 437 del 15 dicembre 2022.
La questione assume una rilevanza generale, poiché le conclusioni alle quali è pervenuto il Garante devono ritenersi, sostanzialmente, non dissimili da quelle alle quali sarebbe potuto pervenire nel caso in cui una siffatta richiesta fosse stata inviata ad una singola stazione appaltante (ovviamente con gli opportuni adattamenti).
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