Non è possibile escludere a priori l’accesso civico generalizzato agli atti di gara
È quanto emerge dalla lettura della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 3780 del 5 giugno 2019.
Come noto, l’art. 5 bis, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013, stabilisce che l’accesso civico generalizzato è escluso nei casi previsti dalla legge “ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti”.
Tale ultima prescrizione fa riferimento, nel limitare tale diritto, a “specifiche condizioni, modalità e limiti” ma non ad intere “materie”.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, diversamente interpretando, significherebbe escludere l’intera materia relativa ai contratti pubblici da una disciplina, qual è quella dell’accesso civico generalizzato, che mira a garantire il rispetto di un principio fondamentale, il principio di trasparenza ricavabile direttamente dalla Costituzione.
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