L’accesso civico generalizzato non può essere negato neppure se rivolto ad ottenere le offerte tecniche ed economiche
La questione dei rapporti tra accesso civico (anche generalizzato) ed atti di gara sembra non trovare uniforme soluzione tra i giudici amministrativi (di primo grado).
Di segno diverso rispetto ad alcuni precedenti (TAR Emilia Romagna, Parma, con la sentenza n. 197/2018; TAR Marche, Ancona, sez. I, n. 677/2018 – quest’ultima, in realtà ha negato l’accesso civico generalizzato proposto per un mero interesse strumentale) – che hanno negato l’applicabilità dell’accesso civico generalizzato agli atti dell’appalto – è la recentissima pronuncia del TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, dell’11 gennaio 2019, n. 45.
E nel caso di specie, a sommesso avviso, il ragionamento espresso dal giudice appare realmente condivisibile.
La vicenda
Un operatore economico, invitato inizialmente ad una procedura ristretta poi, dopo che la stessa era andata deserta, alla successiva procedura negoziata per l’affidamento in concessione mista di beni e servizi di interventi finalizzati all’efficienza energetica sugli edifici di proprietà comunale, decideva di non partecipare ma, una volta avuto notizia dell’aggiudicazione, rivolgeva alla stazione appaltante richiesta di accesso agli atti (ai sensi della legge 241/1990 e dell’articolo 53 del codice appalti) anche da intendersi come accesso civico (anche generalizzato) ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 33/2013 e succ. modifiche.
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