Non è necessario che l’operatore economico attivi un ricorso per avere titolo ad accedere all’offerta del primo classificato.
Lo ha chiarito il Consiglio di Stato, Sez. III, nella sentenza del 16 febbraio 2021, n. 1428.
I giudici hanno affermato che le amministrazioni pubbliche non possono pretendere che un concorrente che abbia chiesto di accedere all’offerta tecnica debba presentare un ricorso “al buio”.
I giudici hanno rammentato che, secondo la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2 luglio 2020 “L’Amministrazione aggiudicatrice deve consentire all’impresa interessata di accedere agli atti, sicché – in presenza di eventuali suoi comportamenti dilatori (che non possono comportare suoi vantaggi processuali, per il principio della parità delle parti) – va ribadito quanto già affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata al § 19, per la quale, qualora l’Amministrazione aggiudicatrice rifiuti l’accesso o impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara (e dei relativi allegati), il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti”.
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