Anche l’impresa sesta in graduatoria ha titolo ad accedere agli atti della procedura selettiva.
Lo ha stabilito il TAR Campania, Napoli, sentenza n. 2210 del 1° aprile 2021.
Si tratta, è bene chiarirlo subito, di una pronuncia in controtendenza rispetto alla giurisprudenza tradizionale. Tuttavia, risulta interessante analizzare il ragionamento che i giudici hanno espresso nella sopra citata sentenza.
Nel caso in esame, una Cooperativa, nella qualità di partecipante alla gara bandita da un Comune per l’affidamento in concessione dell’asilo nido comunale, presentava istanza di accesso agli atti, finalizzata a prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione di gara, con particolare riferimento al provvedimento di aggiudicazione, ai verbali di gara nonché alla documentazione amministrativa, l’offerta tecnica ed economica con relativi giustificativi dei partecipanti posizionati nella graduatoria prima della richiedente l’accesso e tutta la ulteriore documentazione da questi prodotta ovvero eventualmente acquisita dalla Stazione Appaltante a comprova della sussistenza dei requisiti dichiarati in via sostitutiva.
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