La prima norma fa salvo l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, mentre la seconda dispone “in relazione all’ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso”.
La questione, sottoposta al giudizio del Tar, ruotava intorno al diniego di accesso agli atti amministrativi relativi ad una procedura di gara, opposto alla concorrente, ultima classificata in gara.
La ricorrente, invocava l’applicazione dell’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990, che reca una di clausola di salvaguardia a favore del diritto di accesso quando questo sia necessario per ottenere “documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.”
Il Collegio laziale, condividendo la difesa della stazione appaltante, ha osservato che tale fattispecie sta in rapporto di genere a specie rispetto a quella dettata dall’art. 13, comma 6 del d.lgs. n. 163 del 2006 stante il quale l’accesso è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
Al riguardo, il collegio richiama anche recente giurisprudenza secondo cui l’art. 13, comma 5 lett. a) del d.lgs. n. 163 del 2006 costituisce un’ipotesi speciale di deroga rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990 da applicare esclusivamente nei casi in cui l’accesso ai documenti amministrativi sia inibito in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali motivatamente evidenziati dall’offerente in sede di presentazione dell’offerta. (cfr. TAR Campania, Napoli, sezione VI, 27 maggio 2015, n. 2934). Ma la sezione pure chiarisce che “L’ampliamento del segreto trova un limite, tuttavia, ai sensi del comma 6 – dell’art. 13 del d.lgs. n. 163/2006, in vista della difesa in giudizio degli interessi del richiedente in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata la richiesta di accesso”. Tuttavia, nel caso di specie, essendo la richiesta del tutto genericamente formulata, per come presentata nella istanza della ricorrente, il Collegio ha ritenuto di respingere il ricorso.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento