Deve ritenersi esclusa la cosiddetta “azione popolare” per quanto concerne l’accesso agli atti di gara.
Nella sostanza, non è ammesso l’accesso finalizzato ad un controllo generalizzato sull’attività svolta dalle stazioni appaltante, nell’ambito delle gare pubbliche.
E’ quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, nella sentenza 23 gennaio 2020, n. 154.
Nel caso esaminato una stazione appaltante aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento di lavori.
Una Società, quale unico operatore, chiedeva l’ammissione alla gara, ma era stata successivamente esclusa per mancanza di un requisito di partecipazione, sicché la gara stessa andava deserta.
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