L’art. 53, co. 2 del codice appalti stabilisce che l’accesso all’elenco degli offerenti debba essere posposto a dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Secondo il TAR Campania (sentenza del 12 ottobre 2022, n. 6278), detto termine non può essere postergato per ragioni legate a un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che giustifichi la sospensione della procedura.
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