Il nuovo codice, focalizzando l’attenzione sulla sezione dedicata alle modalità di presentazione delle offerte, pone chiare limitazioni alle possibili migliorie progettuali, restringendole a migliorie di aspetti di natura tecnica.
Emerge in modo rilevante dall’articolo 108, comma 4, del D.lgs. 36/2023, l’accento sull’importanza di valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta attraverso criteri basati su profili tecnici.
Questa nuova prospettiva intende promuovere una maggiore attenzione verso l’aspetto qualitativo dei progetti, incoraggiando la collaborazione tra le diverse parti coinvolte e favorendo la ricerca di soluzioni innovative e avanzate.
Un aspetto notevole è l’assenza di qualsiasi menzione alla precedente pratica di consentire varianti progettuali in sede di offerta, un aspetto che aveva occupato un ruolo considerevole nel vecchio codice (art. 95 comma 14 del D.lgs.50/2016).
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento