Quando l’impresa ausiliaria assume l’obbligo di eseguire direttamente prestazioni tecniche, l’operatore economico non è tenuto a specificare nel contratto di avvalimento le risorse strumentali e umane messe a disposizione.
Lo afferma il TAR Lazio, ricordando che l’art. 104 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) non va interpretato in modo formalistico, ma secondo logiche sostanziali, così da evitare oneri documentali privi di reale utilità.
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