Appalto integrato: presupposti e limiti per la sostituzione del progettista

Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2025, n. 1226 – Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo 2025, n. 1836

Beatrice Armeli 14 Marzo 2025
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Con le sentenze in epigrafe si ripresenta la tematica relativa alla possibilità di sostituire il progettista indicato nell’ambito di un appalto integrato.
In particolare, il Consiglio di Stato, con la pronuncia più recente del 4 marzo, ricorda anzitutto che: 

– il progettista “indicato” come professionista esterno in un appalto integrato mai assume la veste di concorrente (Cons. Stato, Ad. Plen., 9 luglio 2020 n. 13);
– conseguentemente, la sua sostituzione è ammissibile, in linea di principio, proprio sulla scorta della sua qualificazione come professionista esterno che collabora con l’operatore economico (Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2024 n. 7496).

Nel caso di specie, veniva in evidenza la sostituzione di uno dei componenti del raggruppamento indicato, nel suo complesso, come professionista esterno incaricato di redigere il progetto.

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