La possibilità di sostituire un componente del raggruppamento di professionisti indicato come progettista dall’offerente trova un limite nel divieto di modifica sostanziale dell’offerta, imposto dai principi generali di par condicio, trasparenza e imparzialità nelle gare pubbliche. Tuttavia, la sostituzione del professionista indicato non implica necessariamente una modifica dell’offerta, rendendosi necessaria una valutazione caso per caso sulla base della lex specialis di gara e del contenuto specifico dell’offerta presentata.
Lo afferma il Consiglio di Stato.
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