Non va veicolato alcun preavviso di rigetto in caso di procedura di project financig che si trovi in stato embrionale e cioè agli albori, nel senso che non si sia ancora concretizzata alcuna azione inerente alla serie procedimentale che lo riguarda, ma solo una dichiarazione di pubblico interesse.
Lo ha chiarito il T.A.R. Umbria con la sentenza n. 260 del 6 marzo 2025.
Il caso trattato
Nel caso esaminato dai giudici un operatore economico aveva presentato al Comune una proposta d’iniziativa privata ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.lgs. 50/2016 per l’intervento finalizzato alla “progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione di un tempio crematorio” allegando il relativo progetto di fattibilità tecnico –economica.
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Project financing senza preavviso di rigetto
Nota alla sentenza del TAR Umbria n. 260 del 6 marzo 2025
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