L’uso dell’intelligenza artificiale come strumento a supporto dell’esecuzione di un appalto è legittimo? E quali sono gli strumenti con cui è eventualmente possibile dimostrarne l’inidoneità?
Con una prima sentenza il TAR Lazio[1] fa chiarezza sotto il profilo probatorio, specificando che le semplici interrogazioni dello strumento (nel caso di specie CHATGPT) effettuate dai difensori di parte non sono sufficienti a fondare un giudizio di inidoneità all’uso.
Il caso di specie
Un concorrente, nel presentare la propria offerta tecnica, dichiarava che avrebbe fatto ricorso, per lo svolgimento di alcune attività a supporto dell’esecuzione del contratto, a strumenti di intelligenza artificiale (in particolare, CHATGPT).
La ricorrente contesta l’assegnazione di punteggi elevati per alcuni sub-criteri che considera fondata sull’uso dello strumento, ritenendo che questo non sia idoneo all’uso. Questo sarebbe comprovato da delle interrogazioni dello strumento effettuate dai legali rispetto alle quali l’intelligenza artificiale avrebbe fornito risposte incompatibili.
La tesi della ricorrente (estratto di sentenza) |
<<Chat GPT (che la ricorrente riferisce di avere interrogato) … ha risposto in maniera incompatibile con l’utilizzo che … intende fare di questo strumento>> |
L’attribuzione del punteggio sarebbe quindi illegittima perché nessuna prova vi sarebbe della reale utilizzabilità dello strumento per l’esecuzione del servizio.
La tesi della ricorrente (estratto di sentenza) |
<<Censura … “l’illogicità dell’operato della Stazione appaltante” per aver essa “accolto positivamente, senza alcun approfondimento istruttorio, l’utilizzabilità dell’IA nell’ambito del servizio di cui di discute”, “scontando” il contenuto dell’offerta “un problema di indeterminatezza e di genericità, perché – dietro l’uso di un linguaggio estremamente tecnico, talvolta perfino criptico – si nasconde la descrizione di modelli astratti, la cui funzionalità in concreto è tutta da dimostrare>> |
L’intelligenza artificiale applicata agli appalti
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109.80 €
La decisione del TAR
Il TAR rigetta la censura.
Sotto un primo profilo, il giudice amministrativo evidenzia che il sillogismo del rapporto causa-effetto (uso dell’intelligenza artificiale – attribuzione di punteggio tecnico elevato) è privo di fondamento, Questi, infatti, sarebbero complessi e si fonderebbero sulla base di plurimi profili anche non relativi agli strumenti di supporto per l’esecuzione del servizio, per cui non è possibile dimostrare il rapporto causa-effetto, tanto più che nel caso di specie è stato utilizzato il confronto a coppie.
La decisione del TAR. Il rapporto causa-effetto |
<<i criteri rispetto ai quali si contestano i punteggi conseguiti da tale aggiudicataria sono nel Capitolato d’oneri molti più articolati e complessi di quanto non voglia far credere la ricorrente, dipendendo l’attribuzione del relativo punteggio da una pluralità di elementi di valutazione, relativi anche a tutta un’altra serie gli altri aspetti ivi richiamati e considerati>> |
Difetta, inoltre, qualsiasi prova della non utilizzabilità di CHATGPT al fine indicato in offerta tecnica.
Infatti, il ricorrente muove dal presupposto che l’intelligenza artificiale verrebbe utilizzata come modello generalista, e su tale modello muove le proprie considerazioni. Ma il concorrente ha invece affermato di volere fare un uso ben specifico dell’intelligenza artificiale, come strumento aggiuntivo e di supporto per l’analisi dei dati.
La decisione del TAR. L’assenza di prove sulla inutilizzabilità |
<<dall’analisi dell’offerta tecnica di Dussmann emerga come tale aggiudicataria abbia proposto un impiego dell’intelligenza artificiale (IA) diverso dall’utilizzo del modello generale descritto nell’atto di motivi aggiunti, a ben vedere mirato e specifico, che ne prevede l’impiego solo come ulteriore strumento di supporto matematico/statistico e di elaborazione di dati, migliorando l’efficienza e la qualità dei servizi offerti>> |
Il TAR, inoltre, ma senza ulteriore approfondimento, sottolinea che si tratta ormai di uso comune e diffuso, forse prospettando che questi sono diventati un normale sistema di assistenza come i modelli office e quindi rientrino nella strumentazione ordinaria la cui efficienza è conosciuta.
La decisione del TAR. L’uso comune dell’IA |
<<Ben si comprende, dunque, come non sia rinvenibile nel caso di specie, alla luce delle argomentazioni svolte dalla difesa di …, alcun aspetto di evidente criticità e/o inaffidabilità di tale strumento di ausilio, peraltro ormai di comune e diffuso utilizzo, né conseguentemente alcun motivo che avrebbe dovuto condurre la Commissione a diverse valutazioni.>> |
Soprattutto, a parere di chi scrive, l’uso come strumento di supporto evidenzia che il concorrente non intende delegare la decisione all’IA, ma intende usarla come strumento per l’assunzione di decisioni, che restano umane e che possono anche discostarsi da quelle dell’IA (che può essere anche interrogata sul fondamento delle proprie ragioni, ad esempio specificando il calcolo eseguito). Ma probabilmente il tema è solo agli albori: quella che è stata definita la quarta rivoluzione industriale ha fatto il suo ingresso nella giurisprudenza amministrativa.
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