Si pone in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione l’estromissione dalla gara dell’operatore economico che abbia superato i limiti dimensionali dell’offerta tecnica.
Lo ha chiarito il TAR Lombardia, Milano, sez. I nella sentenza n. 721 del 3 marzo 2025.
Il caso trattato
Nel caso esaminato dai giudici, la Stazione Appaltante aveva indetto una gara per l’affidamento del servizio di ristorazione a favore degli Enti del sistema sanitario regionale. Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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