In applicazione del principio di risultato, nella definizione del caso concreto occorre non operare una lettura formalistica degli atti di gara ma una regola sostanziale che precluda ad esclusioni che non determinino alcuna lesione dell’interesse pubblico.
Pertanto, l’assenza di sottoscrizione di un’offerta da parte di un componente un raggruppamento non determina l’esclusione se comunque non vi sono dubbi sulla sua composizione e sull’identificazione dei componenti anche in base all’utilizzo di strumenti telematici.
Lo afferma il Consiglio di Stato.
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