Il correttivo appalti, tra gli altri, modifica integralmente l’art. 8 dell’allegato II. 4 “nell’ottica” – si legge nella relazione illustrativa che accompagna (appunto) il decreto legislativo 209/2024 -, “di consentire alle stazioni appaltanti di conformarsi progressivamente e gradualmente ai nuovi obblighi inerenti la qualificazione per la fase esecutiva del contratto, che, in effetti, costituisce una novità assoluta introdotta dal codice”.
Nella relazione si legge anche che “Le modifiche apportate all’art. 8 in commento rispondono, pertanto, all’esigenza di rendere le previsioni in esame compatibili con lo stato dell’arte in cui versano le stazioni appaltanti (soprattutto medio-piccole) in ordine alla maturazione dei requisiti richiesti per la qualificazione alla esecuzione dei contratti pubblici. L’individuazione e la perimetrazione, inoltre, dei requisiti richiesti per la qualificazione, se da un lato appaiono maggiormente rispondenti anche alle richieste presentate sul punto dalla Commissione europea nell’ambito delle interlocuzioni occorse per l’attuazione delle milestones PNRR (M1C1 73-bis), dall’altro, rendono il sistema di qualificazione relativo alla esecuzione del contratto in linea con l’effettivo contesto amministrativo di riferimento”.
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