ANAC, Delibera 30 gennaio 2025, n. 26
La massima
“In mancanza di una diversa indicazione nella lex specialis di gara, quand’anche l’operatore destinatario della proposta di aggiudicazione non abbia fornito tutti i documenti comprovanti i requisiti autodichiarati in gara ovvero abbia prodotto documentazione incompleta o insufficiente, la stazione appaltante potrà chiedere di trasmettere ulteriore documentazione, a condizione che non vengano modificate le dichiarazioni formulate in sede di gara, non venga modificata in nessuna parte l’offerta e, all’esito del sub-procedimento, venga dimostrato il sostanziale possesso dei requisiti al momento della scadenza dell’offerta.”
Il caso
Relativamente ad un affidamento sotto-soglia del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché di assistenza al responsabile e al direttore dei lavori, il raggruppamento temporaneo secondo classificato ha contestato il provvedimento di aggiudicazione per mancato possesso, da parte di una mandante del raggruppamento primo classificato, del requisito di capacità tecnico-professionale previsto dal disciplinare (consistente nell’“avvenuto svolgimento negli ultimi tre anni di un servizio di CSE o DL, relativo a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare”).
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