Il TAR Lombardia, Sezione IV, con la sentenza n. 431 del 10 febbraio 2025, ha chiarito che l’annullamento di un provvedimento interdittivo antimafia da parte del Consiglio di Stato ne determina la cancellazione con effetto retroattivo, ripristinando la situazione precedente.
Questo significa che tutti gli atti amministrativi che si basavano su tale provvedimento perdono automaticamente efficacia, rendendo necessaria la riammissione dell’impresa esclusa. Inoltre, l’effetto retroattivo incide anche sulle eventuali decisioni già adottate in merito all’aggiudicazione dell’appalto, che devono essere riesaminate alla luce del nuovo quadro giuridico risultante dall’annullamento.
Di conseguenza, i provvedimenti amministrativi che si basavano su tale atto, compresa l’esclusione da una gara d’appalto, diventano automaticamente illegittimi.
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