Un concorrente non presenta alcuni documenti in offerta tecnica. La Stazione Appaltante Non attiva il soccorso istruttorio per l’acquisizione dei documenti e attribuisce, per il criterio di valutazione per cui erano richiesti tali documenti, un punteggio pari a zero.
Il concorrente sostiene, in applicazione del principio di risultato, la commissione di gara avrebbe dovuto accedere al fascicolo virtuale dell’operatore economico.
Quale dei due soggetti ha ragione?
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