La versione definitiva del decreto correttivo ha ridefinito la disciplina della revisione prezzi, attraverso una modifica dell’art. 60, ma anche mediante l’introduzione di uno specifico nuovo allegato (allegato II.2-bis) che ha “imbrigliato” le operazioni di calcolo della variazione attraverso indicazioni fin troppo minuziose e non sempre di semplice applicazione.
Concentriamoci sull’art 60.
Viene inserita al comma 1 la frase “riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto” con la quale si è voluto puntualizzare meglio e circoscrivere l’ambito di operatività della clausola di revisione prezzi, il cui inserimento negli atti di gara resta obbligatorio.
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