La sentenza del TAR Campania 578/2025 affronta il tema del calcolo degli interessi moratori nella revisione prezzi, sostenendo che:
A) La giurisdizione sul provvedimento che quantifica il compenso dovuto a titolo revisionale sia quella amministrativa;
B) Gli interessi moratori possono decorrere solo dopo l’adozione dell’atto amministrativo che determini il quantum dovuto all’appaltatore.
Tesi, quella sulla decorrenza degli interessi moratori, che però non appare più sostenibile con l’introduzione dell’Allegato II.2-bis operata dal correttivo.
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