L’oscuramento dell’offerta tecnica non è ammesso se non vi sono effettivi interessi tecnici e commerciali (la tutela in giudizio, in ogni caso, prevale).
Lo ha precisato il T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Quater, nella sentenza 14 gennaio 2025, n. 584 accoglie il ricorso:
Il caso esaminato
Nel caso specifico un operatore economico aveva partecipato ad una procedura per l’affidamento del servizio di ristorazione.
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