Delle modifiche non necessarie e sospette di incostituzionalità.
Il cumulo alla rinfusa ha avuto una storia travagliata e complessa.
Sotto la vigenza del Codice del 2016, era emerso un contrasto giurisprudenziale di difficile soluzione, dovuto ad una formulazione dell’art. 47 del Codice (successiva al decreto sblocca cantieri) a dir poco infelice.
Per alcune pronunce, il cumulo alla rinfusa operava soltanto per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, ove richiesti come requisiti di partecipazione.
Per un secondo orientamento il cumulo alla rinfusa aveva un’operatività ben più ampia, potendo operare per tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, similmente all’avvalimento ma con minori oneri procedimentali.
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