La recente decisione del giudice della Sez. I di Pescara n. 365/2024, riveste, almeno, un duplice rilievo su due aspetti trattati. Il primo in relazione ai rapporti tra affidamento diretto e appalti dei servizi sociali, il secondo – che in questo caso interessa approfondire per i rilievi pratico/operativi -, è relativo alle modalità di scelta degli operatori da far competere nella procedura negoziata prevista nell’art. 50 del codice appalti.
La rotazione
In relazione alla prima questione, circa i rapporti tra i servizi sociali ed il principio della rotazione – sul solco della limitata giurisprudenza espressasi sulla questione in argomento -, il giudice conferma che, in realtà, il codice dei contratti non contiene per gli appalti del servizio sociale una espressa deroga all’obbligo dell’alternanza.
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