Sussiste la giurisdizione del GO sulla controversia avente ad oggetto l’impugnazione di atti con i quali l’amministrazione, al di là poi del formale impiego di formule inerenti il procedimento amministrativo, abbia inteso porre in essere una risoluzione del contratto di concessione per grave inadempimento della concessionaria, senza avvalersi di specifiche prerogative autoritative ma invocando la disciplina di esecuzione del contratto. Secondo la recente giurisprudenza del giudice del riparto, appartiene alla giurisdizione ordinaria ogni controversia afferente alla fase puramente esecutiva e per tale aspetto paritetica di un contratto, pur se stipulato dalla pubblica amministrazione e configurato come concessione di servizi; tanto si è affermato in particolare per la risoluzione per inadempimento e per le sue conseguenze risarcitorie (Cass. SU 23155/2024); il recente arresto si ricollega ad una giurisprudenza del medesimo giudice secondo la quale la disposizione di cui all’art. 133 c.p.a., che nel demandare alla cognizione del GA le concessioni di servizi stabilisce una riserva di giurisdizione del giudice ordinario per indennità, canoni ed altri corrispettivi, intende riservare la giurisdizione del GO le questioni inerenti l’adempimento e l’inadempimento, nonché le loro conseguenze risarcitorie, vertendosi in questa fase nell’ambito di un rapporto paritetico tra le parti, e ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la P.A. eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge (Cass. SU n. 18267/2019).
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Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Art. 133 c.p.a. – Contratto di concessione – Risoluzione per grave inadempimento della concessionaria – Riparto di giurisdizione
TAR Piemonte Torino sez. I 3 dicembre 2024 n. 1264
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