Nel caso in cui l’operatore economico ricorrente sia stato legittimamente escluso dalla gara, la legittimità della disposta esclusione comporta l’insussistenza dell’interesse strumentale alla riedizione dell’intera procedura. Infatti, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale “l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata esclusa, in quanto il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura; diversamente opinando anche un quisque de populo sarebbe legittimato ad impugnare bandi o fasi valutative di gare in relazione alle quali egli sia rimasto estraneo, dovendosi equiparare a tale posizione il concorrente escluso per carenza di offerta ammissibile (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 3688/2016; TAR Campania, sez. I, 3805/2017; TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 2567/2015; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 119/2015; sez. II, n. 294/2016; TAR Umbria Perugia, n. 205/2016; TAR Lazio, Roma, sez. III, n. 7540/2016) (T.A.R. Campania, Napoli, sezione prima, 14 settembre 2023, n. 5075) (T.A.R. Puglia, Bari, sezione prima, 8 aprile 2024, n. 438).
VAI AL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Interesse strumentale alla riedizione della gara – Insussistenza in caso di esclusione legittimamente disposta
TAR Puglia Bari sez. I 7 ottobre 2024 n. 1046
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento