Le modifiche al regime di incentivazione, per le quali ad oggi il correttivo non prevede alcuna integrazione, per i dipendenti delle stazioni appaltanti, introdotte dall’articolo 45 del d.lgs. 36/2023 e dall’Allegato I.10 allo stesso decreto, prescrivono l’estensione, rispetto al passato, delle attività incentivabili che ora comprendono:
– programmazione della spesa per investimenti;
– responsabile unico del progetto;
– collaborazione all’attività del Responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento);
– redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
– redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
– redazione del progetto esecutivo;
– coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
– verifica del progetto ai fini della sua validazione;
– predisposizione dei documenti di gara;
– direzione dei lavori;
– ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
– coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
– direzione dell’esecuzione;
– collaboratori del Direttore dell’esecuzione;
– collaudo tecnico-amministrativo;
– certificato di regolare esecuzione;
– verifica di conformità;
– collaudo statico (ove necessario).
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