L’anticipazione sui contratti di appalto è prevista dall’articolo 125 del d.lgs. 36/2023 che prevede la corresponsione all’appaltatore, entro 15 giorni dall’effettivo inizio delle prestazioni (anche nel caso di lavori in via d’urgenza), di una quota del 20 per cento dell’importo contrattuale.
Questa quota è incrementabile al 30% a condizione che tale incremento sia previsto nei documenti di gara.
Né il codice né gli allegati specificano quali sono le motivazioni che possano sostenere questo incremento; è chiaro che trattandosi di una estensione rispetto all’importo previsto trasversalmente per quasi tutti i contratti pubblici, sia necessaria una motivazione, per il suo inserimento nel bando di gara, che potrebbe essere:
CONTINUA A LEGGERE….
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento