Uno scostamento minimo, pari ad appena lo 0,11%, tra il fatturato richiesto dalla lex specialis e quello posseduto dal concorrente non può giustificare l’esclusione, in applicazione del principio di proporzionalità.
Lo afferma il TAR Lecce (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 4.12.2024 n. 1338) che analizza anche il significato da attribuire all’espressione “a favore di enti pubblici” riferita ai servizi analoghi svolti.
CONTINUA A LEGGERE….
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento