La facoltà della Stazione Appaltante di non aggiudicare l’appalto deve essere esercitata perentoriamente entro trenta giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte.
Inoltre, la motivazione deve essere rigorosa e non può essere fondata sulla semplice non convenienza economica del contratto: l’ente deve dimostrare che tale non convenienza derivi da fatti sopravvenuti.
Lo afferma il TAR Catania (TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 2.12.2024 n. 3966)
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