Resta confermata la possibilità per il RUP di svolgere la funzione di presidente della commissione di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sia nel sotto soglia, che nel sopra soglia.
L’unica precisazione da effettuare è che per le amministrazioni che sono enti locali, il ruolo di presidente, nel sopra soglia, può essere svolto solo dal RUP che rivesta la qualifica dirigenziale.
Queste sono le precisazioni che si ricavano dalla lettura dell’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4016/2024.
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